giovedì 15 gennaio 2009

…EPPUR SI MUOVE (PARTE SECONDA)

Una delle regole fondamentali nel nostro blog è la trasparenza ad ogni costo, e quindi nel momento in cui vi diamo un’informazione, pubblichiamo anche la fonte o il documento stesso in modo tale che voi stessi ne possiate prendere atto e commentare come riterrete più opportuno, chiaramente restando nei limiti!

Vi comunichiamo che l’interessamento al “Progetto Mafalda” cresce, difatti, in data 12\01\2009 il consigliere Regionale Massimo Romano (Italia Dei Valori) ha mandato un’Interrogazione alla Regione (vedi doc. “eppur si muove parte prima”); Del 13\01\2009 è invece la notizia che lo stesso consigliere Massimo Romano ha inviato un altro documento ai signori GIOVANNI DI RENZO (Direttore Generale), ing. ANTONIO CAMPANA (Dirigente servizio protezione e tutela ambiente), Arch. ROSSELLA PETRELLA (servizio per l’impatto ambientale) con la richiesta di poter visionare tutti i documenti inerenti al “Progetto Mafalda” e sapere a che punto sono le procedure burocratiche che, come ricorderete tutti, sono state improvvisamente accelerate negli ultimi mesi.

6 commenti:

  1. In effetti la centrale a biomassa potrebbe ricadere su un sito di importanza comunitaria, soggetto quindi a valutazione di incidenza ambientale.

    Il SIC dovrebbe essere il numero: IT7228226 Macchia Nera-Colle Serracina
    Qualche link:

    L'elenco dei SIC molisani, scorrere fino a trovare Macchia Nera-Colle Serracina
    http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/elenco_cartografie/sic/sic.asp?reg=molise

    La cartina con il SIC della centrale a biomassa
    http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/elenco_cartografie/sic/mappe/IT7228226.jpg

    Caro sindaco, se è un SIC la materia si fa complessa e Romano ha trovato il cavillo per fermarti, almeno per un bel po'.

    BELFAGOR (il fantasma del Louvre)

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  2. SIC: Sito di Interesse Comunitario

    Ciò vuol dire che la zona sulla quale dovrà sorgere tale impianto è soggetta al rispetto di una serie di regole di "Valutazione Di Impatto Ambientale".

    GRUPPO GIOVANI MAFALDESI

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  3. COMMISSIONE EUROPEA

    2008/335/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 2008 , che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 1148]

    Decisione della Commissione

    del 28 marzo 2008

    che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea

    [notificata con il numero C(2008) 1148]

    (2008/335/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) La regione biogeografica mediterranea, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende il territorio della Grecia, di Malta e di Cipro a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, parti del territorio di Francia, Italia, Portogallo, Spagna e, ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 4, del trattato, il territorio di Gibilterra, delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 25 aprile 2005 dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 della predetta direttiva (di seguito "comitato Habitat").

    (2) È necessario, nell'ambito del processo avviato nel 1995, fare ulteriori passi avanti nell'istituzione effettiva della rete Natura 2000, elemento determinante per la tutela della biodiversità nella Comunità.

    (3) Un primo elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi della direttiva 92/43/CEE è stato adottato con la decisione 2006/613/CE della Commissione [2]. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri interessati designano i siti inclusi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea come zone speciali di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.

    (4) L'elenco dei siti di importanza comunitaria viene rivisto nel quadro dell'adeguamento dinamico della rete Natura 2000. L'aggiornamento dell'elenco iniziale è pertanto necessario.

    (5) Da una parte, l'aggiornamento dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea è necessario per includervi i siti proposti dagli Stati membri a partire dal marzo 2006 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi imposti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, sono applicabili il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione del primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

    (6) D'altra parte, l'aggiornamento dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea è necessario per tener conto di eventuali modifiche delle informazioni relative ai siti trasmesse dagli Stati membri a seguito dell'adozione dell'elenco comunitario. In tal senso, il primo elenco aggiornato dei siti importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea costituisce una versione consolidata dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. Occorre tuttavia sottolineare che gli obblighi imposti dall'articolo 4, paragrafo 4 e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, sono applicabili il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione dell'elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

    (7) Per la regione biogeografica mediterranea, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo, e Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 1 della predetta direttiva, tra gennaio 2003 e settembre 2006.

    (8) Gli elenchi dei siti proposti erano corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 [3].

    (9) Le informazioni comprendono la mappa del sito nella più recente versione esistente, trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 92/43/CEE.

    (10) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascun Stato membro interessato, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

    (11) Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

    (12) Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno proposto il numero necessario di siti richiesto per soddisfare gli obblighi fissati dalla direttiva 92/43/CEE per taluni tipi di habitat e per talune specie. Di conseguenza, la rete non si può considerare completa per tali specie e tipi di habitat. Tuttavia, tenuto conto del ritardo nel ricevere le informazioni e nel raggiungere un accordo con gli Stati membri, la Commissione ritiene che occorra adottare un primo elenco aggiornato dei siti, che dovrà essere rivisto conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

    (13) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di là delle acque territoriali continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete sia completa o incompleta. Occorre rivedere l'elenco, se necessario, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

    (14) Per motivi di chiarezza e di trasparenza la direttiva 2006/613/CE deve essere sostituita.

    (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione 2006/613/CE è abrogata.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


    Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

    Per la Commissione

    Stavros Dimas

    Membro della Commissione

    [1] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

    [2] GU L 259 del 21.9.2006, pag. 1.

    [3] GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.

    --------------------------------------------------

    ALLEGATO

    Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea

    Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario Natura 2000, comprendenti la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

    La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:
    ...
    Codice SIC | Denominazione del SIC | * | Superficiedel SIC (ha) | Lunghezza del SIC (km) | Coordinate geografiche del SIC |
    ...
    IT7228226 | Macchia Nera — Colle Serracina | * | 525 | | E 14 40 | N 41 56 |
    ...

    (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 123 del 08/05/2008 pag. 0076 - 0153)

    F.to UN LETTORE ATTENTO

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  4. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

    DECRETO 3 luglio 2008

    Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

    (GU n. 184 del 7-8-2008)

    IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

    Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

    Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 luglio 2007, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 170 del 24 luglio 2007, recante l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografia mediterranea in Italia stabilito, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, dalla decisione della Commissione 2006/613/CE del 14 luglio 2006;

    Considerato che la Commissione ha ritenuto necessario l'aggiornamento dell'elenco iniziale di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea sia per includervi i siti proposti dagli Stati membri a partire dal marzo 2006 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sia per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti trasmesse dagli Stati membri a seguito dell'adozione dell'elenco comunitario; in tal senso il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea costituisce una versione consolidata dell'elenco iniziale dei siti per la regione biogeografica mediterranea;

    Considerato infatti che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea tra gennaio 2003 e settembre 2006;

    Considerato che gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000;

    Considerato che sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;

    Considerato però che alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della
    direttiva 92/43/CEE relativamente ad alcuni tipi di habitat e ad alcune specie per cui non si può considerare
    la rete completa riguardo a tali specie e tipi di habitat; Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, ha ritenuto opportuno adottare un primo elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;

    Considerato che la Commissione europea, tenuto conto del fatto che le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE che si trovano nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di là delle acque territoriali continuano a essere incomplete cosicché non si può stabilire se la rete sia
    completa o incompleta, ritiene che l'elenco di cui al precedente capoverso dovrà essere riveduto, se necessario, in conformità delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;

    Vista la decisione della Commissione europea n C(2008) 1148 def. del 28 marzo 2008 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea e abroga la decisione 2006/613/CE;

    D e c r e t a :

    Art. 1.

    1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

    2. Il decreto 5 luglio 2007 citato nelle premesse e' abrogato.

    Art. 2.

    1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di importanza comunitaria sono disponibili presso la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso le regioni.

    Art. 3.

    1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato nell'allegato A al presente decreto, verranno pubblicate con successivi decreti ministeriali.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 3 luglio 2008
    Il Ministro: Prestigiacomo

    --------------------------------------------------

    ALLEGATO A

    Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia
    Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario "Natura 2000", comprendenti la mappa corrispondente.
    La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:
    codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
    denominazione del SIC;
    * = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
    superficie del SIC in ettari (ha) e/o lunghezza in chilometri (km);
    coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

    ...
    REGIONE MOLISE
    ...
    IT7228226 ...Macchia Nera - Colle Serracina ...* ...525...E 14 40 ..N 41 56
    ...

    ( GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 7-8-2008, Serie generale n. 184)

    F.to UN LETTORE ATTENTO

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  5. NATURA 2000 FORMULARIO STANDARD Codice Sito IT7228226

    NATURA 2000 Data Form

    1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

    1.1. TIPO: : B
    1.2. CODICE SITO: IT7228226
    1.3. DATA COMPILAZIONE: 199512
    1.4. AGGIORNAMENTO: 200205
    1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000
    1.6. RESPONSABILE(S): Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura
    DATA PROPOSTA SITO COME SIC: 199509
    DATA CONFIRMA COME SIC:
    DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS:
    DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:
    1.7. NOME SITO: Macchia Nera - Colle Serracina

    ...

    4. DESCRIZIONE SITO
    4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:
    Tipi di habitat: % coperta
    Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites): 10
    Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana: 40
    Dry grassland, Steppes: 10
    Extensive cereal cultures (including Rotation cultures with regular fallowing): 30
    Broad-leaved deciduous woodland: 10
    Copertura totale habitat: 100 %

    Altre caratteristiche sito
    Geologia: marne compatte ed argille marnose talora fogliettate rosse, grige,
    verdastre. Complesso flyscioide di calcareniti e brecciole associate, calcari
    compatti giallastri con lenti e noduli di selce bruna e rossastra, arenarie
    calcaree, marne argillose. Clima: regione mediterranea, termotipo
    mesomediterraneo medio, ombrotipo subumido inferiore.

    4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA
    Il valore ecologico del sito è dato dal fatto che è caratterizzato da percorsi
    substeppici di graminacee e piante annue (habitat prioritario), nonché da altre
    specie vegetali importanti. E' inoltre presente una considerevole avifauna che in
    parte vi si riproduce.

    4.3. VULNERABILITÁ
    E' presente una pressione antropica da trasformazione.

    ...

    ( NATURA 2000, FORMULARIO STANDARD, PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), E PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC), Codice Sito IT7228226)

    Sottolineo il punto 4.3 : VULNERABILITÁ
    E' presente una pressione antropica* da trasformazione.

    *antropica : dell’uomo, che riguarda l’uomo

    F.to UN LETTORE ATTENTO

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  6. MACCHIA NERA - COLLE SERRACINA

    È UN SIC (SITI D’IMPORTANZA COMUNITARIA).

    F.to UN LETTORE ATTENTO

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