venerdì 9 aprile 2010

Abbiamo vinto tutti!

Ieri 08 aprile, il Tar si è definitivamente pronunciato in merito ai ricorsi presentati contro il "Progetto Mafalda", accogliendoli: una vittoria che è di tutti i mafaldesi. La sentenza è piuttosto lunga, in questo post vi riportiamo soltanto i passi salienti, essendo certi che la leggerete con pazienza ed interesse.

Con il ricorso n. 128/2009, viene impugnata la delibera del Consiglio Comunale di Mafalda n. 15/2008, già impugnata con il precedente ricorso n. 24/2009. In proposito, va detto che la detta delibera consiliare è un atto che si limita ad approvare uno schema di convenzione, recante impegni generici, privi di effetti giuridici significativi. Invero, l’oggetto della convenzione viene enunciato in modo confuso e incerto, laddove si afferma che la convenzione "…regola la concessione data dal Comune a favore della società per la realizzazione di una Centrale termoelettrica". Non è chiaro cosa conceda il Comune alla società, né cosa la società corrisponda in cambio al Comune. Si tratta, dunque, di una delibera che non soltanto non influenza in alcun modo il procedimento di autorizzazione unica dell’impianto, ma neppure impegna realmente l’Amministrazione comunale verso obblighi giuridici veri e propri.

Quanto al merito del ricorso n. 128/2009, la delibera di C.C. 25/2008 – con esso impugnata – evidentemente introduce una variante sostanziale delle Norme tecniche di attuazione della zona D del Piano di insediamenti produttivi del Comune di Mafalda, e lo fa dissimulandola dietro la forma dell’interpretazione autentica. La disposizione di cui alla pagina 8 delle N.t.a. della zona D fissa in metri otto il limite massimo di altezza dei fabbricati nell’area artigianale, eccettuando dal limite quelle strutture che, avendo carattere prominente, non fanno parte della sagoma del fabbricato, ma si aggiungono ad esso, come silos, ciminiere, torri e similari volumi tecnici. Invero, consentire, con una forzata interpretazione autentica delle N.t.a., di far rientrare nel novero delle "eccezioni", cioè delle deroghe ai limiti di altezza, una struttura, quale quella del progettato impianto a biomasse, che non è una pertinenza, né un volume tecnico, ma un fabbricato che supera di gran lunga gli otto metri di altezza (50 metri il camino, 40 metri la copertura caldaia, 31 metri l’edificio), significa modificare sostanzialmente le N.t.a. della zona D del P.i.p., destinata ad artigianato e piccola industria. Ciò, peraltro, avviene con un procedimento di variante urbanistica irrituale, dunque illegittimo, perché in palese contrasto con la normativa urbanistica.

Anche il ricorso n. 121 del 2009 è ammissibile, sotto il profilo della legittimazione e dell’interesse a ricorrere. Viene con esso impugnato da Codacons, ma anche dal sig. Simigliani Ezio, titolare di un’attività commerciale ubicata a 500 metri dall’area dell’intervento progettato, l’atto regionale di autorizzazione unica al menzionato impianto di produzione di energia. A voler escludere l’associazione consumeristica dalla legittimazione attiva, non si può fare lo stesso per il privato vicino, che ha un interesse personale, concreto e attuale a impedire, con il rimedio giurisdizionale, che su un’area prossima a quella delle sue attività sorga una Centrale termoelettrica, che produce emissioni e rifiuti potenzialmente nocivi e le cui strutture hanno caratteristiche edilizie non conformi a quelle della zona omogenea D del Piano di insediamenti produttivi del Comune di Mafalda.

Le doglianze del ricorso n. 121/2009 sono molteplici: 1) incompatibilità e mancata astensione nel procedimento amministrativo della persona che all’epoca rivestiva la carica di Sindaco del Comune, in asserita posizione di conflitto di interessi potenziale; 2) violazione della normativa in materia di valutazione preventiva di impatto ambientale, con riguardo alle emissioni dell’impianto autorizzato, alla produzione di rifiuti, al rischio sismico e al rischio di esondazione del fiume che scorre in prossimità dell’area di intervento; 3) violazione del vincolo paesaggistico della zona; 4) violazione della disciplina urbanistica.

Si osserva che la Commissione tecnica di verifica per la v.i.a. e la v.a.s., che siede presso il Ministero dell’ambiente, con un parere reso in sede di procedimento di verificazione ha espresso obiettive perplessità in ordine alla mancata sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale, anche in considerazione delle lacune nell’ informazione di dettaglio del progetto medesimo. Tali lacune evidenziano quantomeno una carenza istruttoria nell’attività della Conferenza di servizi e quindi dell’impugnato procedimento autorizzatorio. Ciò è confermato dal fatto che, con la nota prot. n. 8010969 datata 24.10.2008, la stessa Regione Molise, pur affermando che l’impianto non rientra tra gli interventi per i quali sia prevista la valutazione di impatto ambientale, aggiunge di non escludere che la v.i.a. sia necessaria per l’impianto di depurazione di acque reflue, previsto in progettazione. Il problema non sembra risolto dalla comunicazione comunale di assenso ad accogliere nel depuratore comunale della zona P.i.p. i reflui provenienti dal costruendo impianto, di guisa che tanta incertezza - in una questione delicata e sensibile quale è quella dell’impatto ambientale degli scarichi della Centrale termoelettrica – aggravata dall’atteggiamento dubitativo della Regione, denota eccessiva perplessità nell’ agire amministrativo.

La stessa società proponente, invero, non fa molto per mettere le Amministrazioni decidenti nella condizione di adottare le decisioni di competenza, con la consapevolezza e la pienezza delle informazioni necessarie. Il progetto proposto, invero, fa riferimento a una produzione di potenza pari a 49.9 MW, sennonché il riferimento alla potenza prodotta non è preciso, né univoco in tutti gli atti della progettazione, la qual cosa lascia intravedere il malcelato intento della società proponente di sottrarsi deliberatamente alla v.i.a., ben sapendo che è soggetto alla procedura di v.i.a. ogni impianto di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 50 MW.

Altro aspetto incerto e perplesso, ai fini della valutazione di impatto ambientale, è quello che riguarda la produzione e lo smaltimento dei rifiuti. Tra le biomasse utilizzate come combustibili sono comprese le vinacce, per le quali sarebbe previsto un trattamento preliminare di disalcolazione e – considerato che l’impianto non è inserito progettualmente all’interno di un ciclo produttivo di vinificazione o distillazione del quale le vinacce sarebbero un sottoprodotto – essa è una scelta poco plausibile, poco trasparente e di scarsa garanzia, se si ha riguardo all’imprescindibile esigenza della salvaguardia ambientale.

Le due perizie tecniche versate in atti dal ricorrente Simigliani (datata 13.3.2009) e dalla controinteressata Dafin s.p.a. (datata 19.2.2010) giungono a conclusioni diverse, per quel che riguarda la verifica della compatibilità delle quote, nonché delle distanze tra la sponda del fiume Trigno, il bosco e l’area dell’intervento. Anche su tali aspetti, invero, la Conferena di servizi non pare essersi soffermata a sufficienza e le stesse note dell’Autorità di bacino datate 20.1.2009 nn. 429 e 446, con le quali si attesta che la Centrale elettrica non ricade all’interno di aree a pericolosità idrogeologica, non affrontano le questioni più critiche e dubbie in modo esplicito e diretto, denotando ancora carenze istruttorie e di motivazione.
Quanto alla valutazione di incidenza naturalistica, il Collegio ritiene che la motivazione di essa sia laconica, persino tautologica e, pertanto, insufficiente, nella parte in cui, con la determina n. 203 del 12.12.2008, la Regione Molise – Servizio Conservazione natura e v.i.a. – esclude la necessità di una valutazione di incidenza, sul mero presupposto (del tutto indimostrato) che l’impianto non abbia effetti significativi sull’habitat naturale.

Se i profili di impatto ambientale e di incidenza naturalistica denotano incertezze, incompletezze di istruttoria, carenze di motivazione (che pure sono sintomi di un eccesso di potere che vizia la legittimità degli atti), i profili edilizi e urbanistici della vicenda pongono in luce più evidenti violazioni della disciplina di settore.
Al parere edilizio favorevole - rilasciato dal responsabile del servizio tecnico del comune di Mafalda in data 15.12.2008 - fa difetto una motivazione congrua e precisa in ordine al rispetto delle discipline in materia anti-sismica e di conservazione paesaggistica. Tale carenza di motivazione si riverbera in un vizio di legittimità del parere e, conseguentemente, dell’autorizzazione unica, nella parte in cui assevera (o dovrebbe asseverare) la conformità sismica e paesaggistica dell’intervento.
E’ peraltro assai anomalo che il Consiglio Comunale di Mafalda, con la delibera n. 25 del 26.11.2008, abbia disposto che l’ufficio tecnico comunale rilasci un parere favorevole sull’insediamento. Si tratta evidentemente di un’indebita ingerenza dell’organo di indirizzo politico nel campo di attribuzioni dell’ufficio tecnico, che viola la normativa sulla separazione tra atti di indirizzo e atti di gestione amministrativa.

Infine, la forzatura interpretativa delle N.t.a. della zona D - che induce all’annullamento della delibera C.C. n. 25/2008 - ha, come ulteriore conseguenza, quella di travolgere il parere di conformità edilizia e urbanistica dell’ufficio tecnico comunale, tutto basato sulla detta forzatura interpretativa. Di rimbalzo, essa travolge l’autorizzazione unica regionale che sussume – nel procedimento della Conferenza di servizi – il detto parere edilizio e urbanistico favorevole.
In conclusione, i ricorsi nn. 121/2009, 128/2009 e 169/2009 sono ammissibili e meritevoli di accoglimento.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, accoglie i ricorsi nn. 121/2009, 128/2009 e 169/2009 e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con essi impugnati e precisamente: 1) la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26.11.2008; 2) la determina dirigenziale n. 4 del 22.1.2009, con la quale la Regione Molise – Direzione Generale II – Servizio Energia ha rilasciato in favore della società Dafin l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a vapore, funzionante a biomassa, nella zona industriale P.i.p. del Comune di Mafalda; 3) la nota del 12.12.2008 prot. n. 11322 del Servizio Conservazione natura e v.i.a. della Regione Molise e l’allegata determina dirigenziale n. 203 del 12.12.2008 contenente la valutazione di incidenza naturalistica; 4) il parere urbanistico favorevole espresso dal Comune di Mafalda in data 15.12.2008; 5) il verbale finale della Conferenza di servizi del 16.12.2008; 6) le note dell’Autorità di bacino datate 20.1.2009 nn. 429 e 446, con le quali si attesta che la Centrale elettrica non ricade all’interno di aree a pericolosità idrogeologica.


Dopo mesi di dure battaglie, il pericolo biomasse dovrebbe essere definitivamente scongiurato. Aspettiamo, comunque, prima di porre la parola fine su questa triste vicenda.