È passato ormai molto tempo dal nostro ultimo post…
In un anno e mezzo circa, dalla nostra nascita fino allo scorso giugno, se ne erano dette tante sulla centrale a biomasse, sia da parte dei favorevoli alla sua realizzazione sia da parte dei contrari; forse ne erano state dette troppe, così abbiamo preferito il silenzio. Ma ci siamo sempre stati: abbiamo atteso che fosse pronunciata definitivamente la parola fine sulla vicenda. Ebbene, il giorno che aspettavamo è finalmente arrivato: ieri, 31 marzo 2011.
La sentenza numero 1979 del Consiglio di Stato, infatti, ha respinto il ricorso presentato dalla Dafin contro la sentenza numero 79 del 2010 del TAR Molise, segnando la vittoria definitiva di chi, come noi Giovani Mafaldesi, si è fermamente opposto alla centrale.
Ricordiamo, brevemente, che già il TAR Molise aveva bocciato inesorabilmente il progetto della centrale, individuando, tra le altre cose, vizi di legittimità degli atti che ne autorizzavano la costruzione, carenze procedurali e malcelati intenti da parte della società proponente di sottrarsi deliberatamente alla Valutazione di Impatto Ambientale.
Contro questa sentenza, la Dafin aveva presentato un ricorso in appello presso il Consiglio di Stato. Pubblichiamo di seguito alcuni passi salienti della sentenza che boccia questo ricorso.
«Devono in primo luogo essere respinte, alla stregua delle considerazioni che seguono, le eccezioni volte a contestare la tardività della notifica e del deposito dei motivi aggiunti al ricorso 24/2009, e del ricorso n. 128/2009:
a) la notifica di entrambi i gravami si appalesa tempestiva […];
b) nella specie, in ogni caso, l’effetto lesivo si è concretamente prodotto solo […] con il rilascio dell’autorizzazione unica ex art- 12 del d.lgs n. 387/2003;
c) anche i depositi dei due ricorsi risultano tempestivi; […]
Vanno respinte anche le censure con cui si deduce la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse in capo ai ricorrenti […] Secondo la recente e condivisibile giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, sez. V 26 febbraio 2010, n. 1134), relativa proprio a fattispecie di interventi asseritamente lesivi sul piano dell’impatto ambientale, il criterio della vicinitas costituisce la base del riconoscimento della legittimazione dei singoli che agiscano a tutela del bene ambiente e, in particolare, a tutela di interessi incisi da atti che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio; vicinitas cui va però attributo il senso non di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere. […]
Si può ora passare all’esame dei motivi che attengono al merito della controversia […] Dall’esame degli atti di causa si evince, infatti, che la delibera di Consiglio Comunale 25/2008 introduce, nella forma dell’interpretazione della disciplina urbanistica, una variante sostanziale delle Norme tecniche di attuazione della zona D del Piano di insediamenti produttivi del Comune di Mafalda laddove consente la realizzazione di un impianto di produzione termoelettrica alto fino a 40 metri in area (Artigianato e piccola industria), per la quale è ammesso solo l’insediamento di fabbricati artigianali di altezza massima non superiore a otto metri.
L’appellante evidenzia che la pagina 8 delle N.t.a. , dopo avere fissato, per la zona D, un limite massimo di altezza dei fabbricati nell’area artigianale pari a otto metri, prevede tuttavia che “sono consentite altezze diverse per tipologie particolari (silos, etc.)”. Si deve, tuttavia, convenire con il Primo Giudice che, sulla scorta di un’interpretazione teleologica della prescrizione, detta eccezione non può essere dilatata fino al punto da consentire la realizzazione, in un’ area di piccoli opifici artigianali alti al massimo otto metri, di un edificio completamente eterogeneo sul versante sostanziale e strutturale, ossia un impianto di produzione termoelettrica, che non è un piccolo opificio, ma una struttura voluminosa alta fino a 40 metri. Merita, in particolare, condivisione l’ assunto centrale che sorregge la sentenza appellata, ossia l’ osservazione che il riferimento esemplificativo ai silos richiama strutture che non fanno parte della sagoma del fabbricato, ma si aggiungono ad esso […] e non è estensibile, in assenza di una rituale variante, al progettato impianto a biomasse, che non è una pertinenza, né un volume tecnico, ma un fabbricato che supera gli otto metri di altezza (50 metri il camino, 40 metri la copertura caldaia, 31 metri l’edificio), come tale incidente sul piano degli standards e delle opere di urbanizzazione.
Va infine osservato che non assume rilievo, con riferimento all’area in esame, la previsione dettata dall’art. 12, comma 7, del d.lgs n. 387/2003 in ordine alla localizzabilità degli impianti in esame in zona agricola; e che, in ogni caso, muovendo dal non corretto presupposto della non necessità di una variante, l’ autorizzazione unica non è stata supportata dalle indagini e dalle valutazioni necessarie ai fini della produzione dell’ effetto di variante urbanistica ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12.
Sono infondate anche le censure mosse al capo della sentenza che ha disposto l’ annullamento dell’ autorizzazione unica in ragione della mancanza di un’ istruttoria e di una motivazione idonee a sorreggere la decisione di non sottoporre la realizzazione del progetto in esame alla procedura di valutazione di impatto ambientale.[…] Va osservato che le censure al riguardo dedotte in primo grado dai ricorrenti sono suffragate dalle risultanze della verificazione espletata dalla Commissione ministeriale (parere n. 353 del 15.10.2009), che hanno evidenziato la sussistenza di obiettivi elementi di criticità e di perplessità in ordine alla mancata sottoposizione del progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale, anche in considerazione delle lacune nell’informazione di dettaglio del progetto medesimo. […] Resta fermo, alla luce della documentazione in atti, l’addebito, confermato dalla relazione predisposta dalla Commissione ministeriale, in merito alla mancanza di un adeguato approfondimento istruttorio – a sua volta riconducibile alla carenza della documentazione allegata all’istanza e delle informazioni di dettaglio del progetto – idoneo a suffragare la decisione di escludere l’intervento progettato dalla procedura VIA. In particolare, non risulta adeguatamente approfondita, sul versante istruttorio e sul piano motivazionale, la questione della qualificabilità, alla luce delle caratteristiche del progetto e del tipo di trattamenti di disalcoolazione effettuati, delle vinacce (o di componenti delle stesse) comprese tra le biomasse utilizzate come combustibili, alla stregua di sottoprodotti del processo di vinificazione o di distillazione ex art. 1, comma 2 bis, del decreto legge n- 171/2008 o di rifiuti il, cui trattamento avrebbe necessitato nella specie della sottoposizione a procedura VIA in base alla disciplina dettata dal codice dell’ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
L’ esame degli atti di causa evidenzia anche la sussistenza dei profili di illegittimità apprezzati dal Primo Giudice con riferimento alle conclusioni cui è pervenuta l’ amministrazione regionale in sede di valutazione di incidenza naturalistica. Con la determina n. 203 del 12.12.2008, la Regione Molise – Servizio Conservazione natura e v.i.a. – ha infatti escluso la necessità di una valutazione di incidenza sull’area SIC., sul mero presupposto apodittico dell’assenza di effetti significativi sull’ habitat naturale senza esporre le ragioni, legate ai caratteri del progetto ed agli specifici valori di interessati dal regime protezionistico, poste a fondamento del convincimento raggiunto.
Le censure proposte in sede di appello non confutano le principali omissioni colte al riguardo nel ricordato parere in merito all’analisi delle possibili interferenze tra l’intervento in oggetto ed il SIC Macchia Nera- Colle Serracina, ossia:
a) la scarsa rappresentatività, sul piano della durata e del periodo, della campagna di misurazione ante operam posta in atto al fine di valutare gli impatti sulla componente atmosferica e la ricaduta al suolo degli inquinanti;
b) la mancata considerazione, quanto all’ analisi delle condizioni post operam, degli impatti relativi alla ricaduta di inquinanti stante la genericità delle indicazioni fornite al riguardo;
c) i profili di criticità e di sensibilità collegati alla presenza, segnalata nella nota regionale n. 8075 del 9/4/2009, a distanza di circa un KM dall’intervento, di un habitat prioritario (91AA Boschi di quercus pubescens), potenzialmente interessato da ricadute di inquinanti capaci di compromettere la tutela della vegetazione.
Dette omissioni, non colmabili attraverso il recepimento del parimenti lacunoso studio di incidenza predisposto dalla società istante, assumono particolare gravità alla luce della sensibilità dei beni giuridici interessati dalla tutela e della conseguente necessitò di un’analisi particolarmente attenta e puntuale.
Con riguardo agli ulteriori profili di censura occorre rimarcare che: […]
b) le divergenze che permangono tra le valutazioni tecniche intervenute in ordine alle distanze tra la sponda del fiume Trigno, il bosco e l’area dell’intervento e la non esaustività delle indicazioni all’uopo fornite dalla Conferenza di servizi e dalle note dell’Autorità di bacino datate 20.1.2009 nn. 429 e 446, rendono necessario un riesame approfondito della questione in sede di riedizione della procedura;
c) la rammentata illegittimità della delibera del Consiglio Comunale di Mafalda n. 25 del 26.11.2008, implica l’indefettibile conseguenza del travolgimento del parere di conformità edilizia e urbanistica reso dall’ Ufficio Tecnico Comunale sulla base dell’erroneo presupposto della non corretta interpretazione della normativa urbanistica sulla quale ci si è soffermati in precedenza.
Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza appellata.»
Game over. Il Progetto Mafalda è definitivamente andato in fumo.
È una vittoria per tutti quelli che si sono opposti da sempre alla costruzione della centrale.
È anche una vittoria di noi Giovani Mafaldesi. Abbiamo condotto una battaglia leale, senza menzogne. Abbiamo informato i mafaldesi e gli abitanti dei paesi vicini con fatti concreti ed inconfutabili. Soprattutto ci abbiamo messo la faccia, senza timori reverenziali. Difendere il nostro paese dagli interessi di pochi per il bene di tutti è sempre stato il nostro unico vero scopo ed oggi possiamo dire con orgoglio che la missione è compiuta. Abbiamo dimostrato che anche un piccolo gruppo di ragazzi può cambiare una storia che pareva già segnata: nel nostro piccolo, abbiamo fatto una rivoluzione! Ringraziamo di cuore tutti quelli che ci hanno sostenuto ed apprezzato, tutti quelli che hanno visitato il blog e lasciato i propri commenti; ma ringraziamo anche chi non ci ha mai sopportato: in fondo, anche loro hanno contribuito a creare una piccola opinione pubblica intorno alla vicenda biomasse.
Infine, è una vittoria di tutti! Da oggi Mafalda può svegliarsi più serena, senza il timore che la propria salute ed il proprio futuro vengano inesorabilmente compromessi dal mostro a biomasse.
Vi lasciamo, cari lettori, con un augurio: che Mafalda volti davvero pagina, dimenticando questa storia e mettendo da parte tutto il rancore e l’ astio che ha portato con sé, per guardare avanti tutti insieme.
Giovani Mafaldesi
venerdì 1 aprile 2011
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